Art. 7

Presentazione successiva

In vigore dal 27 giu 2007
Presentazione successiva 1.   Fatte salve le disposizioni dell’ della direttiva 91/414/CEE, lo Stato membro relatore non accetta la presentazione di ulteriori informazioni oltre il 31 agosto 2008. 2.   In deroga a quanto indicato al paragrafo 1, lo Stato membro relatore può richiedere ulteriori informazioni fissando un nuovo termine per la loro presentazione che non può andare oltre il 31 marzo 2009. Lo Stato membro relatore informa la Commissione e l’Autorità nel caso effettui tale richiesta. Le informazioni non richieste o che non sono state presentate entro il 31 marzo 2009 non saranno prese in considerazione. 3.   Lo Stato membro relatore informa la Commissione e l’Autorità dei casi in cui riceve dal notificante informazioni di cui non può tener conto in conformità del presente articolo.
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Presentazione successiva (Art. 7 Regolamento (UE) 2007/737) — Testo vigente | Portale Normativo