Art. 8
Termine della partecipazione
In vigore dal 27 giu 2007
Termine della partecipazione
1. Qualora un notificante decida di porre termine alla sua partecipazione alla procedura per il rinnovo dell’iscrizione di una sostanza attiva, egli informa immediatamente della sua decisione lo Stato membro relatore, lo Stato membro correlatore, la Commissione e tutti gli altri notificanti della sostanza attiva in questione, indicandone i motivi.
Qualora un notificante intenda porre termine alla sua partecipazione o non ottemperi ai suoi obblighi come previsto dal presente regolamento, le procedure previste agli articoli da 10 a 14 non saranno applicate al suo fascicolo. In particolare, nel caso in cui un notificante non presenti, anche se richiesto, il fascicolo di cui all’, paragrafo 5, la sua partecipazione si considera conclusa.
2. Qualora un notificante, in accordo con un altro produttore, decida che il notificante vada sostituito per l’ulteriore partecipazione alla procedura di rinnovo dell’iscrizione, il notificante e l’altro produttore informano immediatamente lo Stato membro relatore, lo Stato membro correlatore e la Commissione con una dichiarazione comune nella quale si indica che l’altro produttore sostituisce il notificante nell’espletamento di quanto previsto dal presente regolamento. Essi provvedono a che siano contemporaneamente informati gli altri notificanti della sostanza in questione. In tal caso l’altro produttore può essere soggetto ad eventuali tasse ancora da pagare nel quadro del regime istituito dallo Stato membro relatore in conformità dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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