Art. 9
Presentazione di informazioni da parte di terzi
In vigore dal 27 giu 2007
Presentazione di informazioni da parte di terzi
Le persone o gli Stati membri che desiderino presentare allo Stato membro relatore informazioni che possono contribuire alla valutazione, in particolare per quanto riguarda i potenziali effetti pericolosi della sostanza attiva o dei suoi residui sulla salute umana e degli animali e sull’ambiente, devono farlo entro e non oltre il 31 maggio 2008.
Lo Stato membro relatore trasmette immediatamente tutte le informazioni ricevute all’Autorità e al notificante.
Il notificante può inviare le sue osservazioni sulle informazioni ricevute dallo Stato membro relatore entro e non oltre il 31 agosto 2008.
Storico versioni
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