Art. 2
Definizione
In vigore dal 27 giu 2007
Definizione
Ai fini del presente regolamento:
a)
il termine «produttore» designa la persona che fabbrica la sostanza attiva in proprio o che ne appalta ad altri la fabbricazione o la persona designata dai fabbricanti come rappresentante esclusivo;
b)
il termine «comitato» indica il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all’articolo 19 della direttiva 91/414/CEE;
c)
il termine «notificante» ha il significato indicato all’, paragrafo 1, del presente regolamento;
d)
il termine «fascicolo originale», per quanto riguarda una sostanza attiva, indica il fascicolo in base al quale la sostanza attiva è stata iscritta all’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2007:737:oj#art-2