Art. 2

Definizione

In vigore dal 27 giu 2007
Definizione Ai fini del presente regolamento: a) il termine «produttore» designa la persona che fabbrica la sostanza attiva in proprio o che ne appalta ad altri la fabbricazione o la persona designata dai fabbricanti come rappresentante esclusivo; b) il termine «comitato» indica il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all’articolo 19 della direttiva 91/414/CEE; c) il termine «notificante» ha il significato indicato all’, paragrafo 1, del presente regolamento; d) il termine «fascicolo originale», per quanto riguarda una sostanza attiva, indica il fascicolo in base al quale la sostanza attiva è stata iscritta all’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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Definizione (Art. 2 Regolamento (UE) 2007/737) — Testo vigente | Portale Normativo