Art. 14
Accesso alla relazione di riesame
In vigore dal 27 giu 2007
Accesso alla relazione di riesame
La relazione di riesame definitiva, escluse le parti che fanno riferimento a informazioni riservate contenute nei fascicoli e considerate come tali in conformità dell’ della direttiva 91/414/CEE, è tenuta a disposizione del pubblico, per consultazione.
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