Art. 14 · Accesso alla relazione di riesame

Art. 14

Accesso alla relazione di riesame

In vigore dal 27 giu 2007
Accesso alla relazione di riesame La relazione di riesame definitiva, escluse le parti che fanno riferimento a informazioni riservate contenute nei fascicoli e considerate come tali in conformità dell’ della direttiva 91/414/CEE, è tenuta a disposizione del pubblico, per consultazione.
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