Art. 12
Valutazione della relazione
In vigore dal 27 giu 2007
Valutazione della relazione
1. La Commissione esamina la relazione di valutazione e le raccomandazioni dello Stato membro relatore oltre che le osservazioni ricevute.
La Commissione può consultare l’Autorità. Tale consultazione può, se necessario, comprendere la richiesta di effettuare una valutazione inter pares della relazione di valutazione dello Stato membro relatore, sotto forma di conclusione della relazione stessa.
2. Nel caso in cui la Commissione consulti l’Autorità, questa deve far pervenire la sua risposta al più tardi entro sei mesi dal ricevimento della relazione.
3. La Commissione e l’Autorità concordano uno scadenzario per la formulazione delle conclusioni in modo da agevolare la programmazione dei lavori. La Commissione e l’Autorità concordano il formato che deve essere utilizzato per presentare le conclusioni all’Autorità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:737:oj#art-12