Art. 10 · Valutazione da parte dello Stato membro relatore

Art. 10

Valutazione da parte dello Stato membro relatore

In vigore dal 27 giu 2007
Valutazione da parte dello Stato membro relatore 1.   Lo Stato membro relatore valuta i nuovi dati e le valutazioni di rischio presentate in conformità dell’, paragrafo 1, e se necessario le informazioni contenute nel fascicolo originale tenendo conto delle informazioni disponibili sui potenziali effetti pericolosi presentate da altre parti interessate e delle altre osservazioni inviate dal notificante in conformità dell’. Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, redige una relazione di valutazione indicando, dove necessario, i punti sui quali esiste disaccordo con lo Stato membro correlatore. La relazione comprende una raccomandazione riguardo la decisione sul rinnovo dell’iscrizione. La relazione valuta anche se i nuovi studi di cui all’, paragrafo 2, sono pertinenti per la valutazione. Lo Stato membro relatore invia la relazione di valutazione all’Autorità e alla Commissione entro e non oltre il 31 maggio 2009. La relazione deve essere presentata nel formato precisato in conformità della procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. 2.   Lo Stato membro relatore può consultare l’Autorità e richiedere ulteriori informazioni tecniche o scientifiche ad altri Stati membri.
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