Art. 191
Valutazioni ex ante, intermedie ed ex post
In vigore dal 12 giu 2007
Valutazioni ex ante, intermedie ed ex post
1. In conformità con l', il programma è oggetto di una valutazione ex ante, ex post e, ove opportuno, intermedia, eseguita da valutatori indipendenti sotto la responsabilità del paese beneficiario.
2. La valutazioni esaminano l'attuazione del programma dal punto di vista della realizzazione degli obiettivi di cui all' del regolamento IPA.
3. Disposizioni dettagliate relative a tali valutazioni vengono definite negli accordi settoriali o di finanziamento di cui, rispettivamente, agli . Tali modalità sono in linea con le pertinenti norme applicabili ai programmi di sviluppo rurale negli Stati membri.
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