Art. 192
Comitato di controllo settoriale
In vigore dal 12 giu 2007
Comitato di controllo settoriale
1. Il paese beneficiario istituisce un comitato di controllo settoriale in conformità con le disposizioni di cui all'.
2. Il comitato di controllo settoriale è composto dai rappresentanti delle autorità e degli organismi competenti e dalle opportune parti economiche, sociali e ambientali. Il comitato di controllo settoriale elabora e adotta il proprio regolamento interno.
3. Il comitato di controllo settoriale è presieduto da un rappresentante del paese beneficiario. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di controllo settoriale.
4. L'avanzamento, l'efficienza e l'efficacia del programma in relazione ai suoi obiettivi vengono misurati mediante indicatori riguardanti la situazione di base nonché l'esecuzione finanziaria, gli effetti, i risultati e l'impatto dei programmi.
Storico versioni
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