Art. 194

Ulteriori disposizioni riguardanti il controllo e l'invio di relazioni

In vigore dal 12 giu 2007
Ulteriori disposizioni riguardanti il controllo e l'invio di relazioni Negli accordi settoriali e di finanziamento di cui agli possono essere fissate ulteriori disposizioni riguardanti il controllo e l'invio di relazioni. Tali disposizioni sono conformi alle pertinenti norme applicabili ai programmi di sviluppo rurale negli Stati membri.
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