Art. 193
Relazioni annuali settoriali
In vigore dal 12 giu 2007
Relazioni annuali settoriali
1. Nell'ambito di questa componente, le relazioni annuali settoriali di cui all', paragrafo 1, vengono trasmesse alla Commissione e al coordinatore nazionale IPA entro sei mesi dalla fine di ogni anno solare completo di attuazione del programma.
a)
Tali relazioni contengono informazioni riguardanti i progressi nell'attuazione e in particolare la realizzazione degli obiettivi fissati, i problemi incontrati nella gestione del programma e le misure adottate, l'esecuzione finanziaria e le attività di controllo e valutazione svolte.
b)
Le relazioni annuali settoriali vengono esaminate dal comitato di controllo settoriale prima di essere inviate.
2. Una relazione annuale settoriale viene inviata, dopo essere stata esaminata dal comitato di controllo settoriale, alla Commissione e al coordinatore nazionale IPA al più tardi nei sei mesi successivi alla data finale di ammissibilità della spesa nell'ambito del programma.
Storico versioni
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