Art. 189

Liquidazione dei conti

In vigore dal 12 giu 2007
Liquidazione dei conti Disposizioni dettagliate relative alla liquidazione dei conti vengono definite negli accordi settoriali e di finanziamento di cui, rispettivamente, agli . Esse sono in linea con le pertinenti norme applicabili al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (16) e dai regolamenti recanti disposizioni dettagliate di applicazione dello stesso. In particolare, esse possono prevedere la consultazione del comitato dei Fondi agricoli.
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Liquidazione dei conti (Art. 189 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo