Art. 188
Prefinanziamento
In vigore dal 12 giu 2007
Prefinanziamento
1. Ai fini della presente componente, i pagamenti relativi al prefinanziamento possono ammontare al 30 % del contributo comunitario per i primi tre anni del programma in questione. In funzione della disponibilità degli stanziamenti di bilancio, il prefinanziamento può essere effettuato in due o più rate.
2. Qualora gli importi pagati per il prefinanziamento di cui al paragrafo 1 non fossero sufficienti a garantire il pagamento puntuale delle richieste dei beneficiari finali, tali importi possono essere aumentati in base alle disposizioni contenute negli accordi settoriali o di finanziamento nel corso del periodo di attuazione per far fronte a tali esigenze, a condizione che l'importo cumulato dei pagamenti per il prefinanziamento non superi il 30 % del contributo comunitario per i tre anni più recenti, secondo quanto stabilito nella decisione di finanziamento che adotta i programmi pluriennali.
3. La Commissione paga la prima quota di prefinanziamento quando sono soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 1. Quote aggiuntive possono essere pagate su richiesta del paese beneficiario in conformità con i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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