Art. 186
Principi di attuazione
In vigore dal 12 giu 2007
Principi di attuazione
1. L'attuazione di questa componente viene eseguita dai paesi beneficiari mediante una gestione decentrata senza i controlli ex ante di cui all'.
2. Ulteriori disposizioni possono essere stabilite negli accordi settoriali e di finanziamento di cui agli .
Le disposizioni sono in linea con le pertinenti norme applicabili ai programmi di sviluppo rurale negli Stati membri.
Storico versioni
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