Art. 185

Adozione e modifica dei programmi

In vigore dal 12 giu 2007
Adozione e modifica dei programmi 1.   I programmi nell'ambito della componente «sviluppo rurale» vengono adottati dalla Commissione entro sei mesi dalla presentazione della proposta di programma, a condizione che siano disponibili tutte le informazioni pertinenti. In particolare, la Commissione esamina la proposta di programma per valutarne la conformità al presente regolamento. 2.   Se necessario, il programma può essere modificato per tener conto dei seguenti elementi: a) nuovi dati importanti e risultati dell'attuazione delle azioni in questione, compresi quelli del controllo e della valutazione, nonché l'esigenza di correggere gli importi dell'aiuto disponibile; b) i progressi compiuti dal paese beneficiario sulla via dell'adesione secondo quanto indicato nei principali documenti sull'adesione, ivi compreso il documento indicativo di programmazione pluriennale. 3.   Tutte le proposte di modifica vengono presentate dal paese beneficiario alla Commissione, sono debitamente giustificate e comprendono le seguenti informazioni: a) i motivi della proposta di modifica; b) i previsti effetti della modifica; c) le versioni modificate delle tabelle finanziarie e di quelle relative alle misure, laddove le modifiche proposte sono di natura finanziaria. 4.   Le modifiche sostanziali ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento IPA comprendono le modifiche che implicano cambiamenti nelle ripartizioni finanziarie tra gli assi prioritari ai sensi dell', paragrafo 1, o del tasso di cofinanziamento per asse o l'inclusione di nuove misure. 5.   La Commissione può chiedere ai paesi beneficiari di presentare una proposta di modifica del programma laddove è stata modificata la pertinente legislazione comunitaria.
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