Art. 184
Programmi
In vigore dal 12 giu 2007
Programmi
1. Le misure nell'ambito della componente «sviluppo rurale» formano l'oggetto di un programma elaborato a livello nazionale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (di seguito «il programma») che copre l'intero periodo dell'attuazione del regolamento IPA. Il programma viene preparato dalle competenti autorità designate dal paese beneficiario e viene presentato alla Commissione previa consultazione delle opportune parti interessate.
2. Ciascun programma comprende:
a)
una descrizione quantificata della situazione attuale, che indichi le disparità, le carenze e il potenziale di sviluppo, i principali risultati delle azioni intraprese in precedenza con l'assistenza della Comunità e degli altri organismi di assistenza bilaterale o multilaterale, le risorse finanziarie impiegate e la valutazione dei risultati disponibili;
b)
una descrizione della strategia nazionale di sviluppo rurale proposta, basata su un'analisi dell'attuale situazione nelle aree rurali, su un'analisi approfondita dei settori in questione e su pareri di esperti indipendenti. È richiesta la descrizione della strategia di formazione esistente di cui all', paragrafo 2. La strategia nazionale di sviluppo rurale comprende anche obiettivi quantificati, che specificano per ciascun asse prioritario di cui all', paragrafo 1, gli opportuni indicatori di controllo e valutazione;
c)
una spiegazione di come l'approccio strategico globale e le strategie settoriali identificate nei documenti indicativi di programmazione pluriennale vengono tradotti in azioni specifiche all'interno della componente «sviluppo rurale»;
d)
una tabella finanziaria generale indicativa, che reca una sintesi delle previste risorse finanziarie nazionali, comunitarie e, ove opportuno, private, corrispondenti alle singole misure di sviluppo rurale nonché del tasso di cofinanziamento comunitario per asse;
e)
una descrizione delle misure scelte dall', tra cui:
—
la definizione dei beneficiari finali,
—
la portata geografica,
—
i criteri di ammissibilità,
—
i criteri di classificazione per la selezione dei progetti,
—
gli indicatori di controllo,
—
gli indicatori quantificati riguardanti gli obiettivi;
f)
una descrizione della struttura operativa per l'attuazione del programma, ivi compresi il controllo e la valutazione;
g)
i nomi delle autorità e degli organismi responsabili dell'esecuzione del programma;
h)
i risultati delle consultazioni e i provvedimenti adottati allo scopo di coinvolgere le autorità e gli organismi competenti, nonché le opportune parti economiche, sociali e ambientali;
i)
i risultati e le raccomandazioni della valutazione ex ante del programma, ivi compresa una descrizione dettagliata del seguito dato dai paesi beneficiari alle raccomandazioni.
3. Nei loro programmi i paesi beneficiari assicurano che venga data priorità alle misure finalizzate ad attuare le norme comunitarie e a migliorare l'efficienza del mercato e a quelle tese a creare nuove opportunità di occupazione nelle zone rurali.
4. Nel loro programma i paesi beneficiari assicurano il rispetto delle disposizioni del documento indicativo di programmazione pluriennale.
5. Salvo altrimenti convenuto con la Commissione, i paesi beneficiari presentano le loro proposte di programma al più tardi entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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