Art. 181

Miglioramento della formazione

In vigore dal 12 giu 2007
Miglioramento della formazione 1.   L'assistenza può essere concessa per contribuire a migliorare le conoscenze e le competenze professionali del personale impegnato nel settore agricolo, alimentare e forestale e degli altri attori economici che operano nei settori coperti da questa componente. L'assistenza non viene concessa ai corsi di istruzione o formazione che fanno parte dei normali programmi o sistemi di istruzione a livello secondario o a livelli superiori. 2.   I paesi beneficiari elaborano una strategia di formazione per l'attuazione delle operazioni di cui al paragrafo 1. La strategia comprende una valutazione critica delle strutture di formazione esistenti e un'analisi delle esigenze e degli obiettivi di formazione. Essa stabilisce inoltre una serie di criteri per la selezione degli organismi di formazione.
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Miglioramento della formazione (Art. 181 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo