Art. 180
Diversificazione e sviluppo delle attività economiche rurali
In vigore dal 12 giu 2007
Diversificazione e sviluppo delle attività economiche rurali
1. L'assistenza di cui all', paragrafo 4, lettera b), può essere fornita agli investimenti finalizzati a diversificare e sviluppare le attività economiche rurali mediante le seguenti azioni:
a)
aumento dell'attività economica;
b)
creazione di opportunità di lavoro;
c)
diversificazione delle attività non agricole.
2. Viene data priorità agli investimenti connessi alla creazione e allo sviluppo delle microimprese e delle piccole imprese, delle attività artigianali e del turismo rurale al fine di promuovere l'imprenditorialità e sviluppare il tessuto economico.
3. Laddove sono state definite le strategie di sviluppo rurale locale di cui all', paragrafo 3, lettera b), gli investimenti promossi ai sensi di questo articolo devono essere in linea con esse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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