Art. 182
Portata e attuazione
In vigore dal 12 giu 2007
Portata e attuazione
1. L'assistenza può essere concessa per le attività di preparazione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo necessarie per l'attuazione del programma. Tali misure comprendono segnatamente:
a)
riunioni ed altre attività necessarie per lo svolgimento delle funzioni del comitato di controllo settoriale per questa componente, come ad esempio gli studi appaltati e realizzati mediante l'aiuto di esperti;
b)
campagne pubblicitarie e di informazione;
c)
servizi di traduzione e interpretariato su richiesta della Commissione, esclusi quelli richiesti in base all'applicazione degli accordi quadro, settoriali e di finanziamento;
d)
visite e seminari;
e)
attività riguardanti la preparazione di misure nell'ambito del programma per garantire la loro efficacia, ivi comprese le misure la cui applicazione è prevista in una fase successiva;
f)
la valutazione intermedia del programma;
g)
la creazione e gestione di una rete nazionale per coordinare le attività sviluppate a norma dell' e di una futura rete nazionale di sviluppo rurale in conformità con l' del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
2. Il comitato di controllo settoriale per questa componente viene consultato in merito alle attività di assistenza tecnica. Ciascuna attività viene approvata dal presidente del comitato di controllo settoriale prima della sua attuazione.
3. Ciascuna visita e ciascun seminario di cui al paragrafo 1, lettera d), non organizzati su iniziativa della Commissione richiedono la presentazione di una relazione scritta al comitato di controllo settoriale per questa componente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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