Art. 179

Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali

In vigore dal 12 giu 2007
Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali 1.   L'assistenza di cui all', paragrafo 4, lettera a), può essere fornita agli investimenti finalizzati a migliorare e sviluppare le infrastrutture rurali mediante le seguenti azioni: a) affrontare le disparità regionali e migliorare l'attrattività delle zone rurali agli occhi dei privati e degli imprenditori; b) creare le condizioni per lo sviluppo delle economie locali. 2.   Viene data priorità agli investimenti connessi all'approvvigionamento idrico ed energetico, alla gestione dei rifiuti, all'accesso locale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e alle infrastrutture per la lotta contro gli incendi laddove sussiste il rischio di incendi forestali. 3.   Laddove sono state definite le strategie di sviluppo rurale locale di cui all', paragrafo 3, lettera b), gli investimenti promossi ai sensi di questo articolo devono essere in linea con esse.
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Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali (Art. 179 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo