Art. 8

In vigore dal 4 giu 2007
1.   L’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti di cui all’ del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità brasiliane (per i gruppi 1, 4 e 7) e thailandesi (per i gruppi 2 e 5) in conformità degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai gruppi 3, 6 e 8.
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