Art. 1

In vigore dal 4 giu 2007
1.   Sono aperti i contingenti tariffari di cui all’allegato I del presente regolamento per l’importazione dei prodotti oggetto degli accordi tra la Comunità e il Brasile e la Comunità e la Thailandia, approvati con decisione 2007/360/CE. I contingenti tariffari sono aperti su base annua per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno. 2.   Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, l’aliquota del dazio doganale applicabile, i numeri di ordine e i numeri del gruppo corrispondente sono fissati nell’allegato I.
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