Art. 4

In vigore dal 4 giu 2007
1.   Ai fini dell’applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo di importazione, all’atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto , almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75. 2.   In deroga all’ del regolamento (CE) n. 1301/2006 e al paragrafo 1 del presente articolo, all’atto della presentazione della prima domanda di titolo di importazione per un determinato periodo contingentale, il richiedente può altresì fornire la prova di avere trasformato, in ciascuno dei due periodi di cui all’ del regolamento (CE) n. 1301/2006, almeno 1 000 tonnellate di pollame di cui ai codici NC 0207 o 0210 in preparazioni di pollame di cui al codice 1602 contemplate dal regolamento (CEE) n. 2777/75. Ai fini del presente paragrafo, per «trasformatore» si intende qualsiasi persona iscritta nel registro nazionale dell’IVA dello Stato membro in cui è stabilita in grado di dimostrare l’attività di trasformazione mediante qualsiasi documento commerciale in maniera ritenuta soddisfacente dallo Stato membro interessato. 3.   La domanda di titolo deve recare l’indicazione di uno solo dei numeri di ordine di cui all’allegato I. 4.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, per i numeri del gruppo 3, 6 e 8 ogni richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti di un solo numero di gruppo se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d’origine, devono essere presentate contemporaneamente all’autorità competente di uno Stato membro. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 5 del presente articolo esse sono considerate come un’unica domanda. 5.   La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo di almeno 100 tonnellate e non superiore al 5 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel periodo o nel sottoperiodo considerato. Tuttavia, per i gruppi 4, 5, 6, 7 e 8 la domanda di titolo può vertere su un quantitativo non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel periodo o nel sottoperiodo considerato. Per il gruppo 3 il quantitativo minimo su cui deve vertere la domanda di titolo è ridotto a 10 tonnellate. 6.   I titoli comportano l’obbligo di importare dal paese indicato, eccezion fatta per i gruppi 3, 6 e 8. Per i gruppi soggetti a tale obbligo, nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese di origine e la dicitura «sì» è contrassegnata con una crocetta. 7.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato II, parte A. Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell’allegato II, parte B. I titoli per i gruppi 3 e 6 recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato II, parte C. I titoli per il gruppo 8 recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato II, parte D.
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