Art. 7

In vigore dal 4 giu 2007
1.   In deroga all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli di importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del periodo o del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati. Tuttavia la validità dei titoli rilasciati per i periodi e i sottoperiodi contingentali aventi inizio il 1o luglio 2007 è di centottanta giorni. 2.   Fatto salvo l’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all’ del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all’, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2007/616 — Testo vigente | Portale Normativo