Art. 5
In vigore dal 4 giu 2007
1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del terzo mese che precede ciascun sottoperiodo e per il gruppo 3 nei primi sette giorni del terzo mese che precede il periodo contingentale.
Tuttavia la domanda di titolo relativa al periodo e ai sottoperiodi contingentali aventi inizio il 1o luglio 2007 può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni successivi all’entrata in vigore del presente regolamento. In ogni caso, le domande non possono essere presentate oltre il 30 giugno 2007.
2. All’atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 50 EUR/100 kg.
3. Entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, ripartiti per origine ed espressi in chilogrammi.
4. I titoli sono rilasciati a decorrere dal settimo giorno lavorativo ed entro l’undicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di notifica di cui al paragrafo 3.
5. La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.
Storico versioni
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