Art. 3

In vigore dal 4 giu 2007
1.   Eccezion fatta per il gruppo 3, il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuo è ripartito in quattro sottoperiodi nella maniera seguente: a) 30 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre; b) 30 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre; c) 20 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo; d) 20 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno. 2.   Il quantitativo annuo fissato per il gruppo 3 non è suddiviso in sottoperiodi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:616:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Regolamento (UE) 2007/616 — Testo vigente | Portale Normativo