Art. 3
In vigore dal 4 giu 2007
1. Eccezion fatta per il gruppo 3, il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuo è ripartito in quattro sottoperiodi nella maniera seguente:
a)
30 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre;
b)
30 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre;
c)
20 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo;
d)
20 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno.
2. Il quantitativo annuo fissato per il gruppo 3 non è suddiviso in sottoperiodi.
Storico versioni
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