Art. 6

In vigore dal 4 giu 2007
1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine del primo mese del periodo o del sottoperiodo contingentale i quantitativi totali di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento medesimo per i quali sono stati rilasciati titoli. 2.   Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun gruppo, ripartiti per origine ed espressi in chilogrammi, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica a norma del presente regolamento nel corso del periodo considerato. 3.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto dei titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta all’atto della presentazione della domanda per l’ultimo sottoperiodo e una seconda volta entro la fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale. La prima comunicazione di cui al primo comma non si applica al gruppo 3.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2007/616 — Testo vigente | Portale Normativo