Art. 6
Termini applicabili alla stampigliatura e all'imballaggio delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi
In vigore dal 23 mag 2007
Termini applicabili alla stampigliatura e all'imballaggio delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi
1. Le uova devono essere classificate, stampigliate e imballate entro dieci giorni dalla deposizione.
2. Le uova commercializzate a norma dell' devono essere classificate, stampigliate e imballate entro quattro giorni dalla deposizione.
3. La data di durata minima di cui all', paragrafo 1, lettera d), viene apposta al momento dell'imballaggio conformemente all', paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE.
Storico versioni
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