Art. 7
Informazioni figuranti sugli imballaggi di trasporto
In vigore dal 23 mag 2007
Informazioni figuranti sugli imballaggi di trasporto
1. Fatto salvo l' del regolamento (CE) n. 178/2002, sul sito di produzione, il produttore identifica ciascun imballaggio di trasporto contenente uova mediante le indicazioni seguenti:
a)
il nome e l'indirizzo del produttore;
b)
il codice del produttore;
c)
il numero di uova e/o il relativo peso;
d)
il giorno o il periodo di deposizione;
e)
la data di spedizione.
Qualora le uova siano fornite non condizionate ai centri di imballaggio da loro unità di produzione situate nello stesso luogo, gli imballaggi di trasporto possono essere contrassegnati presso il centro di imballaggio.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono apposte sull'imballaggio di trasporto e figurano nei documenti di accompagnamento. Una copia di questi documenti è conservata da ciascun operatore intermedio a cui sono consegnate le uova. Gli originali dei documenti di accompagnamento sono conservati dal centro di imballaggio che provvede alla classificazione delle uova.
Quando le partite ricevute da un raccoglitore sono suddivise per la consegna a più operatori, i documenti di accompagnamento possono essere sostituiti da adeguate etichette apposte sui contenitori di trasporto, a condizione che esse includano le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 apposte sull'imballaggio di trasporto non vengono modificate e restano su tale imballaggio fino al momento in cui le uova non vengono estratte per essere immediatamente sottoposte a classificazione, stampigliatura e imballaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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