Art. 18

Uova industriali

In vigore dal 23 mag 2007
Uova industriali Le uova industriali devono essere commercializzate in contenitori da imballaggio contraddistinti da una striscia o un'etichetta di colore rosso. Tali strisce ed etichette recano: a) il nome e l'indirizzo dell'operatore destinatario; b) il nome e l'indirizzo dell'operatore che ha spedito le uova; c) la dicitura «Uova industriali» in caratteri maiuscoli di 2 cm di altezza e la dicitura «Inadatte al consumo umano» in caratteri di almeno 8 mm di altezza.
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Uova industriali (Art. 18 Regolamento (UE) 2007/557) — Testo vigente | Portale Normativo