Art. 16
Informazioni da far figurare in caso di vendita di uova sfuse
In vigore dal 23 mag 2007
Informazioni da far figurare in caso di vendita di uova sfuse
In caso di vendita di uova sfuse, le seguenti informazioni devono essere fornite in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili per il consumatore:
a)
le categorie di qualità;
b)
la categoria di peso conformemente all';
c)
un'indicazione del metodo di allevamento equivalente a quella di cui all', paragrafo 2;
d)
una spiegazione del significato del codice del produttore;
e)
la data di durata minima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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