Art. 14

Imballaggi contrassegnati con la dicitura «Extra»

In vigore dal 23 mag 2007
Imballaggi contrassegnati con la dicitura «Extra» 1.   Le diciture «Extra» o «Extra fresche» possono essere utilizzate come indicazione supplementare della qualità sugli imballaggi contenenti uova della categoria A fino al nono giorno successivo alla deposizione. 2.   Qualora vengano utilizzate le indicazioni di cui al paragrafo 1, la data di deposizione e il termine di nove giorni devono figurare sull'imballaggio in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile.
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