Art. 13
Indicazione della data di durata minima
In vigore dal 23 mag 2007
Indicazione della data di durata minima
La data di durata minima di cui all', paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2000/13/CE è fissata al massimo al ventottesimo giorno dopo la deposizione. Qualora sia indicato il periodo di deposizione, la data di durata minima è determinata a decorrere dalla data di inizio di tale periodo.
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