Art. 11

Stampigliatura delle uova consegnate direttamente all'industria alimentare

In vigore dal 23 mag 2007
Stampigliatura delle uova consegnate direttamente all'industria alimentare 1.   Fino al 30 giugno 2008, gli obblighi in materia di stampigliatura di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006 non si applicano alle uova prodotte nella Comunità e raccolte dall'operatore alimentare stesso, riconosciuto conformemente all' del regolamento (CE) n. 853/2004, direttamente dai suoi fornitori abituali. In tal caso, la consegna avviene sotto l'intera responsabilità dell'operatore alimentare, che si impegna ad utilizzare le uova esclusivamente per la trasformazione. 2.   Dal 1o luglio 2008 gli Stati membri possono esonerare gli operatori, su loro richiesta, dagli obblighi in materia di stampigliatura di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006 qualora le uova siano consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare.
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