Art. 9
Codice del produttore
In vigore dal 23 mag 2007
Codice del produttore
1. Il codice del produttore comprende le cifre e le lettere di cui al punto 2 dell'allegato alla direttiva 2002/4/CE. Esso deve essere facilmente visibile e chiaramente leggibile, con caratteri di altezza pari almeno a 2 mm.
2. Fatto salvo il terzo comma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006, qualora per motivi tecnici non sia possibile contrassegnare le uova incrinate o sporche, la stampigliatura con il codice del produttore non è obbligatoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:557:oj#art-9