Art. 9

Codice del produttore

In vigore dal 23 mag 2007
Codice del produttore 1.   Il codice del produttore comprende le cifre e le lettere di cui al punto 2 dell'allegato alla direttiva 2002/4/CE. Esso deve essere facilmente visibile e chiaramente leggibile, con caratteri di altezza pari almeno a 2 mm. 2.   Fatto salvo il terzo comma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006, qualora per motivi tecnici non sia possibile contrassegnare le uova incrinate o sporche, la stampigliatura con il codice del produttore non è obbligatoria.
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