Art. 8
Stampigliatura delle uova per la consegna transfrontaliera
In vigore dal 23 mag 2007
Stampigliatura delle uova per la consegna transfrontaliera
1. Le uova consegnate da un sito di produzione a un raccoglitore, un centro di imballaggio o un'industria non alimentare situati in un altro Stato membro vengono stampigliate con il codice del produttore prima di lasciare il sito di produzione.
2. Qualora un produttore abbia stipulato con un centro di imballaggio situato in un altro Stato membro un contratto di fornitura che prevede l'obbligo di effettuare la stampigliatura conformemente al presente regolamento, lo Stato membro sul cui territorio si trova il sito di produzione può concedere una deroga all'obbligo di cui al paragrafo 1, su richiesta di entrambi gli operatori interessati e con il consenso preventivo dello Stato membro in cui è situato il centro di imballaggio. In tal caso, la partita è accompagnata da una copia del contratto di consegna.
3. La durata minima dei contratti di consegna di cui al paragrafo 2 non può essere inferiore a un mese.
4. I servizi di ispezione, di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006, degli Stati membri interessati e degli eventuali Stati membri di transito vengono informati precedentemente alla concessione della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
5. Le uova della categoria B commercializzate in un altro Stato membro vengono stampigliate conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006 e, ove necessario, recano un'indicazione a norma dell' del presente regolamento per poter essere facilmente distinte dalle uova della categoria A.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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