Art. 12

Stampigliatura degli imballaggi

In vigore dal 23 mag 2007
Stampigliatura degli imballaggi 1.   Gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili: a) il codice del centro di imballaggio; b) la categoria di qualità; gli imballaggi sono distinti con la dicitura «Categoria A» o con la lettera «A», da sola o abbinata all'aggettivo «fresche»; c) la categoria di peso conformemente all', paragrafo 2, del presente regolamento; d) la data di durata minima conformemente all' del presente regolamento; e) la dicitura «Uova lavate» per le uova lavate a norma dell' del presente regolamento; f) come condizione particolare di conservazione ai sensi dell', paragrafo 1, punto 6), della direttiva 2000/13/CE, un'indicazione che raccomandi ai consumatori di tenere le uova al fresco dopo l'acquisto. 2.   In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili, il metodo di allevamento. Ai fini dell'identificazione del metodo di allevamento possono essere utilizzate esclusivamente le diciture seguenti: a) per l'allevamento tradizionale, le diciture di cui alla parte A dell'allegato I, e solo a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato II; b) per la produzione biologica, le diciture di cui all' del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (11). La spiegazione del codice del produttore è fornita sulla superficie esterna dell'imballaggio o al suo interno. Se le galline ovaiole sono allevate in sistemi di produzione conformi ai requisiti di cui al capo III della direttiva 1999/74/CE, l'identificazione del metodo di allevamento può essere completata da una delle diciture di cui all'allegato I, parte B, del presente regolamento. 3.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano ferme restando eventuali misure nazionali di carattere tecnico che prevedano requisiti più rigorosi rispetto ai requisiti minimi figuranti nell'allegato II e che siano applicabili esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato, purché compatibili con la normativa comunitaria. 4.   Gli imballaggi contenenti uova della categoria B recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili: a) il codice del centro di imballaggio; b) la categoria di qualità; gli imballaggi sono distinti con la dicitura «Categoria B» o con la lettera «B»; c) la data di imballaggio. 5.   Per gli imballaggi di uova prodotte sul proprio territorio, gli Stati membri possono chiedere che le etichette siano apposte in modo tale da lacerarsi al momento dell'apertura dell'imballaggio.
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