Art. 3

Uova lavate

In vigore dal 23 mag 2007
Uova lavate 1.   Gli Stati membri che al 1o giugno 2003 autorizzavano i centri di imballaggio a lavare le uova possono mantenere questa autorizzazione, purché tali centri operino in conformità dei manuali nazionali per i sistemi di lavaggio delle uova. Le uova lavate possono essere commercializzate esclusivamente negli Stati membri che hanno concesso questo tipo di autorizzazioni. 2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 incoraggiano l'elaborazione, da parte degli operatori del settore alimentare, di manuali nazionali di corretta prassi operativa per i sistemi di lavaggio delle uova, conformemente all' del regolamento (CE) n. 852/2004.
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