Art. 5

Autorizzazione dei centri di imballaggio

In vigore dal 23 mag 2007
Autorizzazione dei centri di imballaggio 1.   Sono autorizzate come centri di imballaggio ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1028/2006 solo le imprese che soddisfano le condizioni di cui al presente articolo. 2.   L'autorità competente attribuisce al centro di imballaggio un codice di identificazione iniziante con il codice relativo allo Stato membro di registrazione secondo quanto specificato al punto 2.2 dell'allegato della direttiva 2002/4/CE della Commissione (10). 3.   I centri di imballaggio dispongono delle attrezzature tecniche necessarie per garantire un'adeguata manipolazione delle uova. Esse comprendono a seconda dei casi: a) un impianto per la speratura adatto all'uso, automatico o permanentemente occupato durante il suo funzionamento, che consenta di esaminare separatamente la qualità di ciascun uovo, o un'altra attrezzatura adeguata; b) un dispositivo per la valutazione dell'altezza della camera d'aria; c) l'attrezzatura per classificare le uova in base alla categoria di peso; d) una o più bilance omologate per pesare le uova; e) un sistema per la stampigliatura delle uova.
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