Art. 17

Qualità degli imballaggi

In vigore dal 23 mag 2007
Qualità degli imballaggi Fatti salvi i requisiti di cui al capitolo X dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, gli imballaggi debbono essere resistenti agli urti, asciutti, in ottimo stato di manutenzione e di pulizia e fabbricati con materiali idonei a preservare le uova da odori estranei e da rischi di alterazione della qualità.
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Qualità degli imballaggi (Art. 17 Regolamento (UE) 2007/557) — Testo vigente | Portale Normativo