Art. 7
In vigore dal 16 mag 2007
1. I diritti di importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di notifica di cui all’, paragrafo 4.
2. Se dall’applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti di importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita a norma dell’, paragrafo 3, del presente regolamento è immediatamente svincolata proporzionalmente.
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