Art. 9

In vigore dal 16 mag 2007
1.   Il richiedente può presentare la domanda di titolo soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell’ambito del contingente. Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e la cauzione costituita a norma dell’, paragrafo 3, è immediatamente svincolata proporzionalmente. 2.   I titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell’operatore che ha ottenuto i diritti di importazione. 3.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano: a) nella casella 8, il paese di origine; b) nella casella 16, uno dei codici NC di cui all’; c) nella casella 20, il numero d’ordine del contingente, almeno una delle diciture elencate nell’allegato II e il nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione. 4.   La validità dei titoli di importazione è di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
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