Art. 4
In vigore dal 16 mag 2007
1. Il contingente è gestito attribuendo diritti di importazione in una prima fase e rilasciando titoli di importazione in una seconda fase.
2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006.
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