Art. 2

In vigore dal 16 mag 2007
1.   Ai fini del presente regolamento, per «prodotto A» si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10 , 1602 50 31 , 1602 50 39 o 1602 50 80 , che non contiene carni diverse dalle carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,45 e contenente in peso almeno il 20 % di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno l’85 % da carne e gelatina. Viene considerato come tenore di collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1994. Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d’analisi indicata nell’allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (11). Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (timo e pancreas), cervello, polmoni, gola, pilastro del diaframma, milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide e ipofisi. Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quanto è sezionato secondo un piano che passa per la parte di maggiore spessore. 2.   Ai fini del presente regolamento, per «prodotto B» si intende un prodotto contenente carni bovine diverso dai: a) prodotti specificati all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1254/1999; oppure b) i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.
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