Art. 5

In vigore dal 16 mag 2007
1.   In deroga all’ del regolamento (CE) n. 1301/2006, in luogo della prova di aver operato nel commercio con paesi terzi di cui all’ articolo suddetto, i richiedenti diritti di importazione dimostrano di avere ottenuto il riconoscimento, in quanto stabilimenti di trasformazione, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 853/2004 e di avere operato nella produzione di prodotti trasformati contenenti carni bovine durante ognuno dei due periodi di riferimento di cui all’ del regolamento (CE) n. 1301/2006. Gli stabilimenti di trasformazione della Bulgaria e della Romania che sono stati riconosciuti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 854/2004 per l’esportazione nella Comunità prima del 31 dicembre 2006 e che hanno operato nella produzione di prodotti trasformati contenenti carni bovine durante ognuno dei due periodi di riferimento di cui all’ del regolamento (CE) n. 1301/2006, possono chiedere diritti di importazione nell’ambito del contingente in oggetto. Una domanda di diritti di importazione non può superare il 10 % di ogni quantitativo di cui all’, paragrafo 1. 2.   Le prove del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, sono presentate assieme alla domanda di diritti di importazione. In deroga al secondo comma dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006, l’autorità nazionale competente decide cosa costituisce prova documentale accettabile del rispetto delle suddette condizioni.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2007/545 — Testo vigente | Portale Normativo