Art. 3

In vigore dal 16 mag 2007
1.   Il quantitativo globale di cui all’ è suddiviso in due parti: a) 43 000 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti A; b) 11 703 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti B. 2.   Il contingente reca i numeri d’ordine seguenti: a) 09.4057 per il quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera a); b) 09.4058 per il quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera b). 3.   I dazi doganali da applicare all’importazione di carni bovine congelate nell’ambito del contingente sono indicati nell’allegato I.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2007/545 — Testo vigente | Portale Normativo