Art. 3
In vigore dal 16 mag 2007
1. Il quantitativo globale di cui all’ è suddiviso in due parti:
a)
43 000 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti A;
b)
11 703 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti B.
2. Il contingente reca i numeri d’ordine seguenti:
a)
09.4057 per il quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera a);
b)
09.4058 per il quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. I dazi doganali da applicare all’importazione di carni bovine congelate nell’ambito del contingente sono indicati nell’allegato I.
Storico versioni
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