Art. 11
In vigore dal 16 mag 2007
1. All’atto dell’importazione viene depositata presso l’autorità competente una cauzione atta a garantire che il trasformatore al quale sono stati assegnati diritti di importazione trasformi l’intero quantitativo di carni importate nei prodotti finiti previsti entro tre mesi dalla data di importazione, nel suo stabilimento, specificato nella domanda di titolo.
Gli importi della cauzione sono stabiliti nell’allegato III.
2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata proporzionalmente al quantitativo per il quale, entro sette mesi dalla data di importazione, è addotta la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che entro i tre mesi successivi alla data di importazione la totalità o una parte delle carni importate è stata trasformata nei prodotti idonei, nello stabilimento designato.
Se, tuttavia, la trasformazione è avvenuta dopo il termine di tre mesi di cui al primo comma, l’importo della cauzione da svincolare è ridotto del 15 % e, per il quantitativo residuo, di un ulteriore 2 % per giorno di ritardo.
Se la prova della trasformazione è stabilita entro il termine di sette mesi di cui al primo comma ed è fornita entro i 18 mesi successivi a questi sette mesi, l’importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15 % dell’importo della cauzione.
3. L’importo non svincolato della cauzione di cui al paragrafo 1 viene incamerato.
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