Art. 6
In vigore dal 27 mar 2007
Le modalità di applicazione relative al presente capo sono adottate:
a)
secondo la procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in particolare per quanto riguarda le disposizioni per l’integrazione della modulazione volontaria nella programmazione relativa allo sviluppo rurale; o, se del caso,
b)
secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla gestione finanziaria della modulazione volontaria e l’integrazione nel regime previsto dal presente regolamento del sistema di riduzioni supplementari dei pagamenti diretti di cui all’ del regolamento (CE) n. 1655/2004.
Storico versioni
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