Art. 1

In vigore dal 27 mar 2007
1.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri: a) se al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento si applica il sistema di riduzioni supplementari dei pagamenti diretti di cui all’ del regolamento (CE) n. 1655/2004; o b) se è stata loro concessa una deroga in virtù dell’articolo 70, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005, al requisito di cofinanziare il sostegno comunitario, possono applicare una riduzione, di seguito «modulazione volontaria», a tutti gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell’, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 da assegnare sul loro territorio durante un dato anno civile, ai sensi dell’, lettera e), del regolamento stesso, durante il periodo 2007-2012. 2.   Gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria sono messi a disposizione nello Stato membro in cui sono generati come sostegno comunitario per misure intraprese nell’ambito della programmazione relativa allo sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005. 3.   Le riduzioni nell’ambito della modulazione volontaria sono effettuate sulla stessa base di calcolo applicabile alla modulazione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Gli importi supplementari concessi agli agricoltori a norma dell’articolo 12 del suddetto regolamento non sono soggetti a tali riduzioni. Nei casi in cui sono applicate riduzioni nell’ambito della modulazione volontaria, agli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 è concesso un importo supplementare pari all’importo risultante dall’applicazione della percentuale di riduzione ai primi 5 000 EUR, o meno, di pagamenti diretti. Tale importo supplementare non è soggetto alle riduzioni applicabili nell’ambito della modulazione volontaria né alla modulazione di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Gli importi supplementari complessivi dell’aiuto risultanti dall’applicazione del secondo comma che possono essere concessi in uno Stato membro in un anno civile non possono superare i massimali fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Se necessario gli Stati membri applicano una percentuale lineare di riduzione degli importi supplementari dell’aiuto in modo da garantire il rispetto di tali massimali. 4.   Ogni Stato membro applica un tasso unico di modulazione volontaria per anno civile. Il tasso può essere soggetto a modifiche progressive secondo una gradualità prestabilita. Il tasso massimo di riduzione è del 20 %.
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